3.7.3. Le tipologie di rapporti esclusi¶
Sono esclusi totalmente dall’applicazione del Disciplinare incarichi e dalle disposizioni contenute nel presente Manuale, tutte quelle tipologie di rapporto che non si configurano come rapporti di lavoro autonomo quali, ad esempio:
- personale associato, ai sensi del disciplinare approvato con provvedimento del Presidente CNR n. 6/2007 prot. PRESID-CNR n. 628 del 2/2/2007 (allegato 2);
- titolari di assegni di ricerca, ai sensi del disciplinare allegato alla circolare CNR 16/2001 (allegato 3);
- borse di studio.
Sono altresì esclusi, anche se si tratta di rapporti di lavoro autonomo, i contratti d’opera di cui all’art. 51 comma 6 della L 27/12/1997 n. 449, conferiti esclusivamente per selezione. I medesimi sono infatti regolati dal disciplinare CNR del 23 /12/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Discendendo, infatti, tali contratti da una fonte normativa diversa dall’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, non trova applicazione per gli stessi il disciplinare incarichi e, pertanto, neanche l’art. 3 comma 1-bis del medesimo che prescrive, eccetto i casi tassativamente individuati dalla norma medesima e descritti al paragrafo 6.3, la sussistenza del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria.
Il Disciplinare CNR del 23 /12/1998 consente, pertanto, di conferire contratti d’opera con oneri a carico di finanziamenti esterni (cfr. art. 1 e 3 comma 1 del Disciplinare contratti d’opera ex art. 51 comma 6 l. 449/1997 nel rispetto delle condizioni in esso contenute e di seguito riassunte:
- tipologia dell’incarico: esclusivamente nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- titolo di studio: diploma universitario ovvero titolo di studio coerente con la natura della prestazione da svolgere;
- prestazione: prevista da programmi di ricerca. E’ consentito l’affidamento anche di prestazioni di natura amministrativa esclusivamente laddove siano previste dal
programma di ricerca e siano strettamente strumentali all’attuazione del medesimo.
Si sottolinea, inoltre, che per il conferimento di tali incarichi, non è necessaria la decisione a contrattare, in quanto la medesima viene sostituita dal bando di selezione e che gli stessi, come verrà espressamente specificato nel successivo paragrafo, non sono oggetto di controllo preventivo di legittimità , così come i contratti riconducibili all’art. 14, comma 2 del Disciplinare.
Tali incarichi dovranno comunque essere registrati nella procedura SIGLA, in quanto sono sottoposti ai medesimi obblighi di pubblicità degli altri incarichi, con l’avvertenza che in tale caso dovrà essere valorizzato l’apposito flag “Selezione art.51 comma 6 L. 449/1997”.