3.7.4. Gli incarichi di collaborazione: coordinate e continuative ed occasionali in forma non abituale o professionale

Nelle disposizioni normative riguardanti l’affidamento di incarichi di collaborazione da parte delle pubblicheamministrazioni, e quindi anche da parte del CNR, emergono le seguenti tipologie di rapporto di lavoroautonomo

  • prestazione d’opera, ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, in regime di collaborazionecoordinata e continuativa o collaborazione occasionale non abituale;
  • prestazioni professionali intellettuali di tipo occasionale, ai sensi degli artt. 2229 - 2238 del codicecivile.Gli incarichi di collaborazione, nella forma di lavoro autonomo, non possono essere conferiti a dipendenti inservizio presso il CNR anche in regime di part-time 2.Ciascuna tipologia di rapporto è caratterizzata da aspetti qualificanti peculiari che di seguito vengonorappresentati.

3.7.4.1. Le collaborazioni coordinate e continuative

Riferimenti normativi:

  • artt. 2222 – 2228 del Codice Civile;
  • Codice di Procedura Civile (regole processuali in materia di lavoro) - art. 409 comma 3;
  • D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) art. 50, comma 1 lettera c-bis);
  • Dlgs 165/2001 - art. 7 c. 6;
  • Circolare n. 4 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 15 luglio 2004;
  • Corte dei Conti nella adunanza a sezioni riunite del 15 febbraio 2005;
  • DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - Art. 89;
  • Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006;
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008;
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica – UPPA 10/08 del 28/01/2008;
  • Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.

Il rapporto di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa [1]_ non trova una definizione specifica nel codice civile, anche se la prestazione che viene svolta dal collaboratore è inquadrata come prestazione d’opera ai sensi degli artt. . 2222 - 2228 del codice civile. Le seguenti norme consentono di delineare gli aspetti qualificanti di tale rapporto di lavoro:

  • Codice di Procedura Civile (regole processuali in materia di lavoro) all’art. 409 comma 3 li definisce: “omissis … rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato … omissis”;
  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) all’art. 50, comma 1 lettera c-bis): “omissis … rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita … omissis”;
  • D.Lgs 165/2001 - art. 7, comma 6, nella versione vigente stabilisce: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
  1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  2. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata  
esperienza nel settore.  

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo1, comma 9,deldecreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2004, n. 191,è soppresso”. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.”

  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008: “l’utilizzo dell’espressione esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente”.

Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 10/08 del 28/1/2008: ”Non sono tuttavia da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale”.

Pertanto, eccetto i casi tassativamente individuati dalla norma medesima e descritti al paragrafo 6.3, potranno essere conferiti tali incarichi a soggetti in possesso del Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica, oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 ovvero a soggetti in possesso della laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione conseguita mediante percorsi didattici universitari completi e formalmente definiti dai rispettivi ordinamenti.

  • DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - art. 89 titolato “Prestazioni di lavoro autonomo”, stabilisce che “ … omissis … il CNR può concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto. … omissis …” .
  • Le circolari della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica, la n. 4 del 15 luglio 2004 e la n. 5 del 21 dicembre 2006, nonché la Corte dei Conti nella adunanza a sezioni riunite del 15 febbraio 2005 ribadiscono su tale punto quanto sopra illustrato.

Sulla base di quanto esposto si possono, pertanto, elencare i requisiti che consentono di qualificare un rapporto di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa:

  • coordinazione: prestazione finalizzata e funzionale all’attività del committente ovvero rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente – Cfr. Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per il Veneto, 3 novembre 2003, n. 1124/2003;
  • continuità: cooperazione non occasionale all’attività del committente;
  • provata esperienza nonché particolare e comprovata specializzazione universitaria del collaboratore, eccetto i casi tassativamente individuati dalla norma;
  • temporaneità dell’incarico;
  • straordinarietà ed occasionalità della prestazione: limitata ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate;
  • elevata professionalità della prestazione a carattere prevalentemente personale: prevalenza del carattere professionale e personale dell’apporto lavorativo del collaboratore rispetto all’impiego di mezzi e/o di altri soggetti dei quali il collaboratore può avvalersi;
  • parasubordinazione: equiparazione al lavoratore subordinato ai fini del trattamento fiscale e della tutela giurisdizionale; la prestazione di lavoro autonomo si svolge a favore del committente senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con l’assunzione di proprie responsabilità;
  • periodicità del compenso prestabilito;
  • proporzione del compenso all’utilità conseguita ed alla qualità e quantità dell’opera prestata [2]_;
  • riconducibilità dell’attività ad obiettivi, programmi e progetti.

Si precisa, quindi, che il collaboratore coordinato e continuativo non deve essere in alcun modo limitato nel proprio potere decisionale in ordine alla esecuzione del servizio prestato, sebbene il committente non possa essere totalmente estromesso da qualsiasi scelta che riguardi l’esecuzione dell’opera o del servizio pattuito potendo, invece, verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Tale attività non deve essere trascurata perché attiene alla verifica dei risultati che debbono essere conseguiti ed alla valutazione sull’utilità della collaborazione e sulla effettiva esecuzione dell’opera svolta.

Il collaboratore, infatti, è tenuto a svolgere relazioni intermedie ed una relazione finale al fine di consentire al CNR di verificare la rispondenza dell’attività svolta agli obiettivi prefissati e/o raggiunti [3]_.

Il collaboratore coordinato e continuativo non ha un obbligo di prestazione oraria, né è soggetto al relativo controllo delle presenze. Se è pur vero che potrebbe essere necessario un inserimento del collaboratore nell’organizzazione del committente, poiché debbono essere garantiti uno o più risultati continuativi che si integrino in tale organizzazione, ciò dovrà comunque avvenire in presenza di una gestione autonoma del tempo di lavoro da parte del collaboratore [4]_ . In altri termini, l’attività del collaboratore può anche svolgersi in un luogo diverso da quello nel quale opera l’organizzazione che fa capo al committente, venendo questi in contatto con l’organizzazione solo nei tempi utili allo svolgimento della sua collaborazione. Da ciò deriva che al collaboratore non può essere richiesta alcuna attestazione della propria presenza nei luoghi nei quali si svolge l’attività. Infatti, il collaboratore non entra a far parte dell’organizzazione del committente e, nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, questi non può in alcun modo essere considerato un suo dipendente.

Dalle considerazioni appena svolte deriva, quindi, l’impossibilità per il committente di attribuire giorni di ferie e di scegliere o programmare il periodo di riposo in maniera unilaterale.

Tuttavia è causa di sospensione dell’incarico:

  • la malattia superiore ai trenta giorni; in tale caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione ad eccezione del caso in cui l’obbiettivo per il quale è stato conferito l’incarico sia già stato raggiunto durante il periodo di sospensione [5]_;
  • la maternità, per la cui disciplina si rinvia al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 (pubblicato in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247) [6]_.
[1]Cfr. art. 2 comma 1 del Disciplinare incarichi
[2]Cfr. art. 7 comma 1 del Disciplinare incarichi
[3]Cfr. art. 9 comma 1 del Disciplinare incarichi
[4]Cfr. art. 8 commi 1 e 2 del Disciplinare incarichi
[5]Cfr. art. 10 commi 1 e 2 del Disciplinare incarichi
[6]Cfr. art. 10 comma 3 del Disciplinare incarichi

3.7.4.2. Le collaborazioni occasionali di tipo non abituale

Riferimenti normativi:

  • artt. 2222 – 2228 del Codice Civile;
  • D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) art. 67, comma 1 lettera L);
  • Dlgs 165/2001 - art. 7 c. 6;
  • Circolare n. 4 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 15 luglio 2004;
  • Corte dei Conti nella adunanza a sezioni riunite del 15 febbraio 2005;
  • DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - Art. 89;
  • Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006;
  • Legge 244/2007 - art. 3 comma 76;
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008;
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica – UPPA 10/08 del 28/01/2008;
  • Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.

Anche la prestazione che viene svolta dal collaboratore occasionale non abituale [1]_ è inquadrata come prestazione d’opera ai sensi degli artt. dal 2222 al 2228 del codice civile. Le seguenti norme consentono di delineare gli aspetti qualificanti di tale rapporto di lavoro:

  • DPR 917/86 (TUIR) art. 67, comma 1, lettera L): “Sono redditi diversi … omissis … l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente …omissis…;

D.Lgs 165/2001 - art. 7, comma 6, nella versione vigente stabilisce:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

  1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  2. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata  
esperienza nel settore.  

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo1, comma 9,deldecreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2004, n. 191,è soppresso”. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto”.

  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008: “l’utilizzo dell’espressione esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente”.
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 10/08 del 28/1/2008: ”Non sono tuttavia da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale”.

Pertanto, eccetto i casi tassativamente individuati dalla norma medesima e descritti al paragrafo 6.3, potranno essere conferiti tali incarichi a soggetti in possesso del Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica, oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 ovvero a soggetti in possesso della laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione conseguita mediante percorsi didattici universitari completi e formalmente definiti dai rispettivi ordinamenti.

  • DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - art. 89 titolato “Prestazioni di lavoro autonomo” stabilisce che “ … omissis … il CNR può concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto. … omissis …” .

Le circolari della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica, la n. 4 del 15 luglio 2004 e la n. 5 del 21 dicembre 2006, nonché la Corte dei Conti nella adunanza a sezioni riunite del 15 febbraio 2005 ribadiscono su tale punto quanto sopra illustrato.

Sulla base di quanto detto si possono, pertanto, elencare i requisiti che consentono di qualificare un rapporto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale di tipo non abituale:

  • provata esperienza nonché particolare e comprovata specializzazione universitaria del collaboratore eccetto i casi tassativamente individuati dalla norma;
  • non abitualità: cooperazione occasionale ed episodica all’attività del committente;
  • temporaneità dell’incarico [2]_;
  • straordinarietà ed occasionalità della prestazione: limitata ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate;
  • personalità ed elevata professionalità della prestazione: prevalenza del carattere professionale e personale dell’apporto lavorativo del collaboratore;
  • compenso: non periodico (a saldo, a prestazione eseguita);
  • proporzione del compenso all’utilità conseguita ed alla qualità e quantità dell’opera prestata [3]_ ;
  • riconducibilità dell’attività ad obiettivi, programmi e progetti.

Il collaboratore è tenuto a svolgere relazioni intermedie ed una relazione finale al fine di consentire al CNR di verificare la rispondenza dell’attività svolta agli obiettivi prefissati e/o raggiunti [4]_.

Elementi in comune con la collaborazione coordinata e continuativa possono essere considerati l’assenza del vincolo di subordinazione e la libertà di organizzare la prestazione al di fuori di vincoli di orario. Il collaboratore, se espressamente autorizzato, può utilizzare le apparecchiature e le strutture del CNR, senza che tale utilizzo implichi, in nessun caso, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato [5]_.

[1]Cfr. art. 2 comma 2 del Disciplinare incarichi
[2]Cfr. art. 6 comma 1 del Disciplinare incarichi
[3]Cfr. art. 7 comma 1 del Disciplinare incarichi
[4]Cfr. art. 9 del Disciplinare incarichi
[5]Cfr. art. 8 del Disciplinare incarichi

3.7.4.3. Le collaborazioni occasionali di tipo professionale con partita Iva

Riferimenti normativi:

  • artt. 2229 – 2238 del Codice Civile;
  • D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) art. 53, comma 1);
  • Dlgs 165/2001 - art. 7 c. 6;
  • Circolare n. 4 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 15 luglio 2004;
  • Corte dei Conti nella adunanza a sezioni riunite del 15 febbraio 2005;

DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - Art. 89;

  • Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006;
  • Legge 244/2007 - art. 3 comma 76;
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008;
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica – UPPA 10/08 del 28/01/2008;
  • Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.

La prestazione che viene svolta dal collaboratore occasionale professionale [1]_ è inquadrata come prestazione intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 - 2238 del codice civile, per l’esercizio della quale è necessaria l’iscrizione in appositi albi od elenchi professionali. Gli artt. 2230 - 2238 regolano il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale ed in particolare dettano disposizioni riguardanti: l’esecuzione dell’opera, che deve essere eseguita personalmente anche se il professionista può avvalersi sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti ed ausiliari (se consentito dal contratto e se compatibile con l’oggetto della prestazione); il compenso, che deve essere determinato dalle parti o dalle tariffe professionali e che deve essere adeguato all’importanza dell’opera ed al decoro professionale.

Le altre seguenti norme consentono di delineare gli aspetti qualificanti di tale rapporto di lavoro:

  • DPR 917/86 (TUIR) art. 53, comma 1: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva di attività di lavoro autonomo … omissis …..” - D.Lgs 165/2001 - art. 7, comma 6, nella versione vigente stabilisce:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

  1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  2. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata  
esperienza nel settore.  

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo1, comma 9,deldecreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2004, n. 191,è soppresso”. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto”.

  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008: “l’utilizzo dell’espressione esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente”.
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 10/08 del 28/1/2008: ”Non sono tuttavia da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale”.

Pertanto potranno essere conferiti tali incarichi a soggetti in possesso del Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica, oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 ovvero a soggetti in possesso della laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione conseguita mediante percorsi didattici universitari completi e formalmente definiti dai rispettivi ordinamenti.

  • DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - art. 89 titolato “Prestazioni di lavoro autonomo” stabilisce che “ … omissis … il CNR può concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto. … omissis …” .
  • Le circolari della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica, la n. 4 del 15 luglio 2004 e la n. 5 del 21 dicembre 2006 nonché la Corte dei Conti nella adunanza a sezioni riunite del 15 febbraio 2005 ribadiscono su tale punto quanto sopra illustrato.

Sulla base di quanto detto si possono, pertanto, elencare i requisiti che consentono di qualificare un rapporto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale di tipo professionale:

  • provata esperienza nonché particolare e comprovata specializzazione universitaria del collaboratore eccetto i casi tassativamente individuati dalla norma;
  • attività di carattere intellettuale (scientifica, tecnica, artistica, tributaria ecc.);
  • personalità ed elevata professionalità della prestazione: professione abituale del soggetto ancorchè non esercitata in modo esclusivo;
  • straordinarietà ed occasionalità della prestazione: limitata ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate;
  • temporaneità dell’incarico;
  • compenso: convenuto tra le parti, determinato da tariffe professionali e proporzionato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione;
  • proporzione del compenso all’utilità conseguita ed alla qualità e quantità dell’opera prestata [2]_ ;
  • riconducibilità dell’attività ad obiettivi, programmi e progetti.

Il collaboratore è tenuto a svolgere relazioni intermedie ed una relazione finale al fine di consentire al CNR di verificare la rispondenza dell’attività svolta agli obiettivi prefissati e/o raggiunti [3]_.

  1. Le tipologie di attività oggetto di incarico (studio/ricerca/consulenza/altre)

Riferimenti normativi:

  • DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - Art. 89;
  • Circolare n. 4 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 15 luglio 2004; - Corte dei Conti nella adunanza a sezioni riunite del 15 febbraio 2005;
  • Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006; - Legge 266/2005 - art. 1 comma 188;
  • Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.

Dall’esame delle fonti normative di riferimento emerge che gli incarichi illustrati al paragrafo 3 possono qualificarsi, a seconda dell’oggetto dell’attività, in incarichi di studio o di ricerca o di consulenza ovvero riguardante altre tipologie di attività [4]_.

Le leggi finanziarie degli anni 2005 e 2006 pongono dei precisi limiti di spesa agli incarichi di studio, ricerca e consulenza. Da ultimo, la circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006 al paragrafo 3.2 specifica che “ … le attività di studio, ricerca o consulenza, possono essere oggetto, oltre che di una prestazione occasionale anche di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa …” Sussistono, tuttavia, altre tipologie di attività che, non rientrando nella predetta classificazione, possono riguardare, ad esempio, lo svolgimento di attività di supporto ai servizi amministrativi e tecnici dell’ente.

Al fine del corretto inquadramento, gli incarichi predetti vengono definiti come segue:

  • Incarichi di studio: consistono in prestazioni che si traducono nello studio, nell’esame e nella soluzione di problematiche specifiche inerenti l’attività dell’ente, con il fine di predisporre un elaborato e produrre un risultato che diverrà proprio del CNR;
  • Incarichi di ricerca: consistono in prestazioni dirette alla realizzazione ed attuazione di progetti di ricerca e/o di innovazione e sviluppo tecnologico nonché le prestazioni inerenti il supporto alla ricerca;
  • Incarichi di consulenza: consistono in pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio, su specifiche questioni;
  • Altri incarichi: incarichi con oggetto non corrispondente alla classificazione suddetta, quali ad esempio le attività inerenti il supporto “ … ai servizi amministrativi o tecnici dell’ente …” [5]_. In tale tipologia, a titolo esemplificativo, rientrano le seguenti attività: audit, notarili, mediche (sicurezza del lavoro), seminari e docenze.

Si fa presente che ogni attività svolta dal collaboratore incaricato, e non solo l’attività di studio, deve essere oggetto di specifica e dettagliata relazione sulla base di quanto stabilito nell’atto di incarico (decisione a contrattare/contratto) che deve essere conservata agli atti dal responsabile del procedimento che ha affidato l’incarico [6]_.

Nel seguito sarà chiarito che gli incarichi conferiti sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative, indipendentemente dalla tipologia di attività oggetto del contratto (studio/ricerca/consulenza/contabile/audit), non sono soggetti ad alcun limite di spesa qualora la prestazione sia finalizzata all’attuazione di progetti di ricerca e/o di innovazione tecnologica [7] [8] .

  1. La disciplina degli incarichi di collaborazione nel regolamento di contabilità del CNR – l’art. 89

Riferimenti normativi:

  • DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - Art. 89. L’art. 89 del DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di

amministrazione, contabilità e finanza del CNR” è da ritenersi applicabile limitatamente alle parti non diversamente regolate dal presente disciplinare 21.

In particolare risultano applicabili i commi 1 e 2, mentre in merito alla scelta del contraente sarà obbligatorio procedere in conformità alle norme previste dal Disciplinare incarichi.

Nel seguito si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 89:

1. In conformità al titolo III del libro V del codice civile, il CNR può concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto.

2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell’Ente, nonché per la formazione delle commissioni di cui all’articolo 79 o per lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 61, comma 2.”

7. I presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi

Riferimenti normativi:

  • Dlgs 165/2001 - art. 7 c. 6 e 6 bis e art. 53 c. 8;
  • Corte dei Conti nella adunanza a sezioni riunite del 15 febbraio 2005;
  • Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006;
  • Legge 244/2007 - art. 3 comma 76;
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008;
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica – UPPA 10/08 del 28/01/2008;
  • Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.

Dalle norme vigenti emerge la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione di tipo occasionale non abituale o professionale ovvero coordinato e continuativo. Come già detto, l’elemento fondamentale e principale da considerare per l’affidamento di un incarico è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione. Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Al fine di conferire legittimamente un incarico di collaborazione, è dunque indispensabile rispettare tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa, di seguito indicati [9]:

  1. autonomia della prestazione (incarichi estranei dalla subordinazione);
  2. straordinarietà della prestazione: il ricorso all’affidamento di incarichi deve essere straordinario;
  3. adeguata motivazione per l'affidamento dell'incarico (da esprimere nella decisione a contrattare e nelle premesse al contratto di collaborazione);
  4. particolare e comprovata specializzazione universitaria degli esperti, eccetto i casi tassativamente individuati dalla norma medesima;
  5. temporaneità della prestazione;
  6. prestazione altamente qualificata;
  7. attinenza della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e coerenza degli stessi con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
  8. obiettivi, attività e progetti specifici e determinati – da espletare nell’oggetto del contratto;
  9. accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all’Ente;
  10. preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso;
  11. proporzione fra compensi erogati ed utilità conseguite dall'amministrazione conferente;
  12. utilizzo delle procedure comparative per il conferimento dell'incarico;
  13. accertata sussistenza delle previste autorizzazioni (solo per incarichi a dipendenti pubblici).

Si richiama l’attenzione dei Dirigenti/Direttori sul puntuale rispetto di tutti i presupposti di legittimità sopra evidenziati. Infatti il conferimento di incarichi in violazione di tali presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale del Dirigente/Direttore . Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 3 del D. Lgs. 165/2001, al Dirigente che si renda responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Inoltre, la nuova stesura dell’art. 7 comma 6 recita: “Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie ovvero l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente/Direttore che ha stipulato il contratto”.

Per “ordinarie” si intendono quelle funzioni il cui svolgimento non necessita di una particolare competenza specialistica tipica delle attività di studio, ricerca e consulenza [10].

La Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006 riassume i sopraelencati presupposti di legittimità nel punto in cui afferma che “ … le amministrazioni … omissis … potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l’apporto di prestazioni professionali altamente qualificate. Si sottolinea che i soggetti a cui è possibile conferire sono dalla norma definiti come “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei curricula del personale in servizio, fermo rimanendo il rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. … omissis”.

In conclusione occorre sottolineare, come ribadito anche dalla predetta circolare, che la reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell’adempimento dell’obbligo di motivazione da esprimere nella decisione a contrattare per il conferimento di un incarico di collaborazione. L’esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere fronteggiata con il conferimento di un incarico di collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi a disposizione.

Con riferimento al requisito di cui al punto d), secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, potranno essere conferiti incarichi di collaborazione esclusivamente a:

  • soggetti in possesso del Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica, oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04
  • a soggetti in possesso della laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione conseguita mediante percorsi didattici universitari completi e formalmente definiti dai rispettivi ordinamenti.

Inoltre, come indicato nel novellato art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, gli incarichi possono essere comunque conferiti, nel rispetto dell’intera procedimento di affidamento, a soggetti non laureati solo nel caso previsti nel successivo paragrafo 6.3.

[1]Cfr art. 2 comma 3 del Disciplinare incarichi
[2]Cfr. art. 7 comma 1 del Disciplinare incarichi
[3]Cfr. art. 9 del Disciplinare incarichi
[4]Cfr. art. 2 comma 4 del Disciplinare incarichi
[5]Cfr. art. 89 comma 2 del Disciplinare di contabilità
[6]Cfr. art. 9 comma 1 del Disciplinare incarichi
[7]Cfr. art. 1 comma 188 legge 266/2005
[8]Cfr. art. 14 comma 1 del Disciplinare incarichi
[9]Cfr. art. 3 del Disciplinare incarichi
[10]Cfr. art. 13 del Disciplinare incarichi