3.7.2. Applicazione parziale del disciplinare: “art. 14, comma 2”¶
La disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 14 del Disciplinare incarichi individua gli articoli del disciplinare che devono essere applicati anche a contratti derivanti da fonti (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) diverse dall’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e che non abbiano una autonoma e compiuta disciplina (autonoma e compiuta disciplina di cui invece godono i contratti d’opera di cui all’art. 51 comma 6 della L 27/12/1997 n. 449).
Tali articoli sono:
- art. 3, comma 6, che riguarda la pubblicità dell’avviso di conferimento dell’incarico;
- art. 4, che riguarda la procedura comparativa per l’individuazione del contraente.
Da ciò consegue che le restanti disposizioni del Disciplinare incarichi (ad es. procedura di verifica delle professionalità interne, durata, ecc.) non trovano applicazione per le collaborazioni derivanti da altre
fonti normative.
Nei paragrafi che seguono si elencano alcune fattispecie che rientrano nel suddetto articolo; naturalmente tali fattispecie sono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa disciplinati dal D.M. 26 marzo 2004 (FIRB)
Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa disciplinati dal D.M. 26 marzo 2004 (Criteri e modalità procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB – Fondo per gli investimenti della ricerca di base), rientrano sicuramente nell’art. 14 comma 2 del disciplinare incarichi. Gli artt. 4 commi 3, 4 e 5 del decreto medesimo, infatti, impongono l’obbligo, per un ammontare minimo del 10% del finanziamento, di affidare tali incarichi a giovani ricercatori con impegno a tempo pieno, e con obbligo di durata almeno triennale, a prescindere dall’esistenza in servizio di personale idoneo allo svolgimento della prestazione, Pertanto, è evidente che in tale caso non può e non deve trovare applicazione la norma di cui all’art. 3, comma 3 (che riguarda la ricerca interna di professionalità).
Deve, invece, trovare applicazione l’art. 4 del disciplinare che prevede l’obbligo di individuare il contraente tramite procedura comparativa pubblica. Tali incarichi dovranno comunque essere registrati nella procedura SIGLA in quanto sono sottoposti ai medesimi obblighi di pubblicità degli altri incarichi.
Incarichi in cui l’individuazione del collaboratore è effettuata dal soggetto esterno committente
Ulteriore ambito di applicazione dell’art. 14 comma 2 del Disciplinare Incarichi riguarda gli incarichi di collaborazione che trovano la propria fonte normativa in un contratto o in una convenzione in cui l’individuazione del collaboratore è effettuata dal soggetto esterno finanziatore del progetto di ricerca e/o dal partner contrattuale. In questi casi, non solo non è necessario verificare la sussistenza di personale in servizio in grado di adempiere alla prestazione richiesta (a meno che tale possibilità non sia espressamente contemplata nel contratto/convenzione), ma non è possibile neanche individuare il contraente tramite procedura comparativa pubblica, in quanto la scelta per l’individuazione del medesimo non è riservata al CNR, bensì al soggetto esterno finanziatore del progetto di ricerca e/o dal partner contrattuale.
Naturalmente non si configura tale fattispecie nel caso in cui il collaboratore sia stato previamente individuato dall’organo CNR ed il suo curriculum presentato al soggetto esterno finanziatore nell’ambito di una proposta di progetto. Infatti, in tal caso, il soggetto finanziatore, pur valutando positivamente il curriculum del collaboratore “in pectore”, non ha effettuato alcuna scelta, ma è il CNR che ha individuato il soggetto “per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio” e quindi ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs.
165/2001. Pertanto, in tal caso sarà necessario effettuare tutta la procedura di conferimento dell’incarico prima di sottoporre la proposta di progetto al soggetto esterno finanziatore. Il conferimento dell’incarico, naturalmente, rimarrà sospeso fino all’eventuale aggiudicazione del finanziamento.