3.7.7. La durata del contratto¶
Riferimenti normativi: - Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.
Il contratto con il quale viene conferito l’incarico al collaboratore, considerati i presupposti di straordinarietà che legittimano il medesimo, deve determinarne puntualmente la durata. In nessun caso è ammesso il rinnovo dell’incarico a qualsiasi titolo conferito. E’ ammissibile una proroga dell’incarico qualora la stessa sia funzionale al completamento del programma o del progetto alla cui attuazione l’incarico è finalizzato, fermo restando il compenso pattuito30. La proroga, pertanto, deve consistere esclusivamente in un mero differimento della data entro la quale viene terminata la prestazione già pattuita, finalizzata al completamento del programma o del progetto. Il contratto, quindi, non può mai avere una durata che ecceda quella del programma/progetto di riferimento. Tale differimento deve necessariamente essere formalizzato mediante un atto amministrativo, sottoscritto dall’incaricato e dal Dirigente/Direttore.
Per quanto riguarda gli incarichi conferiti nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, questi non possono eccedere la durata del programma o del progetto o fasi di essi, alla cui attuazione l’incarico è finalizzato. Pertanto, la durata di tali contratti può avere al massimo la durata del programma medesimo. Considerato che il disciplinare previgente prevedeva per gli incarichi conferiti nella forma di collaborazione coordinata e continuativa una durata massima di un anno con la possibilità di un solo rinnovo, per il periodo transitorio e quindi per tutti gli incarichi in essere alla data della circolare a cui il presente Manuale è allegato può essere apportata apposita modifica all’articolo del contratto concernente la durata, commisurando la stessa a quella del programma/progetto o di fasi di essi.
Ovviamente tale modifica è subordinata alla preventiva verifica della necessaria disponibilità finanziaria, nonché del rispetto dei limiti di spesa. Si sottolinea che, alla naturale scadenza dell’incarico, collegata alla durata del programma/progetto o fase di essi, in nessun caso sarà possibile procedere al rinnovo del medesimo.
3.7.7.1. Condizione sospensiva dell’efficacia del contratto negli incarichi CO.CO.CO per gli anni successivi al primo¶
Nei contratti stipulati nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, in particolare per quelli che sono legati all’attuazione di programmi/progetti di lunga durata temporale o che, comunque, sono legati all’erogazione di fondi da parte dei committenti, è possibile inserire una condizione sospensiva dell’efficacia, per gli anni successivi al primo, che consenta al contratto di spiegare i suoi effetti al verificarsi della condizione medesima.
A tal fine è stato inserito nel modello di contratto in allegato 10, l’art. 5, titolato “Efficacia del contratto”. Tale articolo, naturalmente, non deve essere inserito laddove il contratto non necessiti di tale clausola. Ad esempio, nel caso di un programma/progetto di durata pluriennale, è possibile subordinare l’efficacia del contratto, per gli anni successivi al primo, ad un evento futuro ed incerto, quale ad esempio la prosecuzione e/o l’attualità del programma da verificarsi annualmente da parte del Dirigente/Direttore. Tale verifica deve essere effettuata mediante un provvedimento amministrativo del Direttore/Dirigente che ha sottoscritto il contratto.