3.7.6. La disciplina degli incarichi di collaborazione nel regolamento di contabilità del CNR – l’art. 89¶
Riferimenti normativi: - DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - Art. 89. L’art. 89 del DPCNR 4 maggio 2005, n. 25034 “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR” è da ritenersi applicabile limitatamente alle parti non diversamente regolate dal presente disciplinare 21. In particolare risultano applicabili i commi 1 e 2, mentre in merito alla scelta del contraente sarà obbligatorio procedere in conformità alle norme previste dal Disciplinare incarichi.
Nel seguito si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 89: “1. In conformità al titolo III del libro V del codice civile, il CNR può concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto. 2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell’Ente, nonché per la formazione delle commissioni di cui all’articolo 79 o per lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 61, comma 2.”
3.7.6.1. I presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi¶
Riferimenti normativi:
- Dlgs 165/2001 - art. 7 c. 6 e 6 bis e art. 53 c. 8;
- Corte dei Conti nella adunanza a sezioni riunite del 15 febbraio 2005;
- Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006;
- Legge 244/2007 - art. 3 comma 76;
- Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008;
- Parere Dipartimento Funzione Pubblica – UPPA 10/08 del 28/01/2008;
- Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.
Dalle norme vigenti emerge la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione di tipo occasionale non abituale o professionale ovvero coordinato e continuativo. Come già detto, l’elemento fondamentale e principale da considerare per l’affidamento di un incarico è quello individuabile in tutte le collaborazioni, e cioè il carattere autonomo della prestazione. Ciò sia per gli elementi caratteristici delle diverse forme contrattuali adottate per conferire detti incarichi, che sono estranei alla subordinazione, sia perché, diversamente, sarebbero violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. Al fine di conferire legittimamente un incarico di collaborazione, è dunque indispensabile rispettare tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa, di seguito indicati :
- autonomia della prestazione (incarichi estranei dalla subordinazione);
- straordinarietà della prestazione: il ricorso all’affidamento di incarichi deve essere straordinario;
- adeguata motivazione per l'affidamento dell'incarico (da esprimere nella decisione a contrattare e nelle premesse al contratto di collaborazione);
- particolare e comprovata specializzazione universitaria degli esperti, eccetto i casi tassativamente individuati dalla norma medesima;
- temporaneità della prestazione;
- prestazione altamente qualificata;
- attinenza della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e coerenza degli stessi con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
- obiettivi, attività e progetti specifici e determinati – da espletare nell’oggetto del contratto;
- accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all’Ente;
- preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso;
- proporzione fra compensi erogati ed utilità conseguite dall'amministrazione conferente;
- utilizzo delle procedure comparative per il conferimento dell'incarico;
- accertata sussistenza delle previste autorizzazioni (solo per incarichi a dipendenti pubblici).
Si richiama l’attenzione dei Dirigenti/Direttori sul puntuale rispetto di tutti i presupposti di legittimità sopra evidenziati. Infatti il conferimento di incarichi in violazione di tali presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale del Dirigente/Direttore . Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 3 del D. Lgs. 165/2001, al Dirigente che si renda responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. Inoltre, la nuova stesura dell’art. 7 comma 6 recita: “Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie ovvero l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente/Direttore che ha stipulato il contratto”. Per “ordinarie” si intendono quelle funzioni il cui svolgimento non necessita di una particolare competenza specialistica tipica delle attività di studio, ricerca e consulenza . La Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006 riassume i sopraelencati presupposti di legittimità nel punto in cui afferma che “ … le amministrazioni … omissis … potranno conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. Pertanto, tali esigenze dovranno essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l’apporto di prestazioni professionali altamente qualificate. Si sottolinea che i soggetti a cui è possibile conferire sono dalla norma definiti come “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno, ad esempio verificandone la presenza attraverso la valutazione dei curricula del personale in servizio, fermo rimanendo il rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. … omissis”. In conclusione occorre sottolineare, come ribadito anche dalla predetta circolare, che la reale verifica della presenza di tutti i presupposti sopra elencati assume particolare rilevanza ai fini dell’adempimento dell’obbligo di motivazione da esprimere nella decisione a contrattare per il conferimento di un incarico di collaborazione. L’esigenza temporanea di acquisire apporti di elevata qualificazione potrà essere fronteggiata con il conferimento di un incarico di collaborazione solo in via straordinaria e dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi a disposizione. Con riferimento al requisito di cui al punto d), secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, potranno essere conferiti incarichi di collaborazione esclusivamente a:
- soggetti in possesso del Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica, oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04
- a soggetti in possesso della laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione conseguita mediante percorsi didattici universitari completi e formalmente definiti dai rispettivi ordinamenti.
Inoltre, come indicato nel novellato art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, gli incarichi possono essere comunque conferiti, nel rispetto dell’intera procedimento di affidamento, a soggetti non laureati solo nel caso previsti.
3.7.6.2. In particolare: la preventiva verifica di professionalità interne; ambito di applicazione¶
Riferimenti normativi:
- Dlgs 165/2001 - art. 7 comma 6 lettera b);
- Legge 244/2007 - art. 3 comma 76;
- Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008; - Parere Dipartimento Funzione Pubblica – UPPA 10/08 del 28/01/2008;
- Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.
L’art. 7 comma 6 lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, modificato dall’art. 3 comma 76 della Legge 244/2007, stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, accertando preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. La Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006 in merito precisa che “ … le amministrazioni, nello svolgimento delle proprie competenze, potranno conferire incarichi individuali … omissis … quando debbano soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. I soggetti a cui è possibile conferire incarichi sono dalla norma definiti come “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, quindi attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno … omissis…”
Al fine di rispettare il presupposto di legittimità di cui alla lettera i) del paragrafo 6, è stato predisposto uno specifico procedimento amministrativo, gestito informaticamente mediante la procedura SIGLA, che consentirà di verificare l’esistenza di professionalità interne al CNR (personale dipendente a tempo determinato o indeterminato) in grado di svolgere l’attività oggetto di incarico [1].
Tale procedimento sarà analiticamente descritto nel successivo paragrafo 12.
Ovviamente ogni Dirigente/Direttore, prima di avviare il nuovo procedimento amministrativo di affidamento di un incarico, è tenuto a verificare l’esistenza, nell’ambito del proprio Centro di responsabilità, di professionalità interne (dipendenti a tempo indeterminato o determinato) in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dall’incarico. Qualora sussistano tali professionalità idonee all’effettuazione della prestazione oggetto di uno specifico incarico, il Dirigente/Direttore, è tenuto a far espletare tale attività al proprio personale dipendente senza attivare il procedimento informatico in SIGLA di verifica delle professionalità interne. Tale procedimento informatico, infatti, deve essere attivato esclusivamente quando il Dirigente/Direttore debba procedere a verificare l’esistenza di professionalità nell’ambito degli altri Centri di responsabilità del CNR;
La preventiva verifica di professionalità interne non deve essere effettuata quando:
- le professionalità non possono essere presenti in ambito interno in quanto attività incompatibili con il rapporto di lavoro dipendente (es. Notai, Avvocati);
- da accordi/convenzioni risulti che l’attribuzione dell’incarico deve essere conferito esclusivamente nella forma di rapporto di lavoro autonomo ovvero a soggetti che non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente (es. FIRB);
- l’attribuzione dell’incarico discende da un procedimento vincolato fissato da norme e/o regolamenti (ricercatori in ambito short term mobility);
- l’attribuzione dell’incarico non è una scelta discrezionale del Dirigente/Direttore (es. laddove, a fronte di finanziamenti esterni, il soggetto finanziatore individui preventivamente il soggetto incaricato a svolgere la prestazione);
- l’attribuzione dell’incarico riguarda lo svolgimento di attività che devono essere necessariamente effettuate da soggetti non residenti in Italia (es. Visiting professor).
Gli incarichi concernenti lo svolgimento di relazioni in congressi, convegni, seminari e corsi organizzati da Centri di responsabilità del CNR, con riferimento a specifici argomenti oggetto della tematica di ricerca inerente il singolo Centro di responsabilità, possono essere conferiti effettuando esclusivamente la verifica delle professionalità all’interno del singolo Centro di responsabilità, senza l’obbligo di utilizzo del procedimento informatico previsto in SIGLA. Gli incarichi che rientrano in tale fattispecie sono quelli conferiti a professori/ricercatori, italiani o stranieri, di provata competenza e professionalità, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta ed un compenso massimo pari all’importo fissato con la circolare 19/1997 (€ 154,94 per ogni singola conferenza), a prescindere dalla fonte di finanziamento su cui gravano. In tali casi potrà essere utilizzato lo schema di contratto in allegato 14. Naturalmente tali tipologie di incarichi possono essere gestite anche con le modalità previste al paragrafo 6.4 laddove configurabili come prestazioni “meramente occasionali”.
In particolare: le procedure comparative per il conferimento dell’incarico; ambito di applicazione
Riferimenti normativi:
- Dlgs 165/2001 - art. 7 comma 6 bis.
La necessità di ricorrere ad incarichi esterni deve essere resa nota attraverso un avviso pubblico da pubblicarsi sul sito web del CNR [2], secondo lo schema in allegato 5.
Il comma 6-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. La preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.
In merito l’art. 4, comma 1 del Disciplinare per il conferimento degli incarichi dispone:
“La scelta del contraente verrà effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, considerando la capacità acquisita nonché i titoli culturali e professionali conseguiti, che saranno valutati tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per l’espletamento dello specifico incarico.”.
La valutazione comparativa deve essere effettuata dal Dirigente/Direttore competente a conferire l’incarico anche con l’ausilio di esperti o commissioni appositamente nominate.
Il procedimento di valutazione comparativa, deve risultare da un atto amministrativo propedeutico alla stipula del contratto di collaborazione in cui siano evidenziate tutte le attività svolte ed in particolare i criteri di comparazione utilizzati (i medesimi indicati nella decisione a contrattare, se necessario ad un livello di dettaglio superiore) e le motivazioni per le quali si è pervenuti alla scelta del contraente. Nel medesimo atto dovrà essere indicato il soggetto che è stato prescelto sulla base della valutazione comparativa.
Al termine di tale procedimento è necessario comunicare l’esito della procedura comparativa ai soggetti che abbiano presentato la propria candidatura.
Al fine di ricercare le professionalità esterne al CNR, e’ stato predisposto uno specifico procedimento amministrativo, gestito informaticamente mediante la procedura SIGLA.
Tale procedimento sarà analiticamente descritto nel successivo paragrafo.
La procedura comparativa non deve essere effettuata quando:
- l’attribuzione dell’incarico discende da un procedimento vincolato fissato da norme e/o regolamenti (es. contratti d’opera ai sensi dell’art. 51 della l. 449/1997, ricercatori in ambito short term mobility);
- l’attribuzione dell’incarico non è una scelta discrezionale del Dirigente/Direttore (es. laddove, a fronte di finanziamenti esterni, il soggetto finanziatore individui preventivamente il soggetto incaricato a svolgere la prestazione);
- l’attribuzione dell’incarico riguarda lo svolgimento di attività che devono essere necessariamente effettuate da soggetti non residenti in Italia (es. Visting professor);
- l’attribuzione dell’incarico riguarda l’affidamento ai collaboratori di prestazioni “meramente occasionali” (Cfr. Paragrafo 6.4.) [3].
Per quanto riguarda gli incarichi concernenti lo svolgimento di relazioni in congressi, convegni, seminari e corsi organizzati da Centri di responsabilità del CNR, con riferimento a specifici argomenti oggetto della tematica di ricerca inerente il singolo Centro di responsabilità, il Dirigente/Direttore interessato potrà autonomamente, effettuare una procedura comparativa abbreviata senza l’obbligo di utilizzare il procedimento informatico previsto in procedura SIGLA. Gli incarichi che rientrano in tale fattispecie sono quelli conferiti a professori/ricercatori, italiani o stranieri, di provata competenza e professionalità, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta ed un compenso massimo pari all’importo fissato con la circolare 19/1997 (€ 154,94 per ogni singola conferenza), a prescindere dalla fonte di finanziamento su cui gravano. In tali casi potrà essere utilizzato lo schema di contratto in allegato 14.
Tali incarichi devono, comunque, essere registrati nella procedura di contabilità SIGLA.
Naturalmente tali tipologie di incarichi possono essere gestite anche con le modalità previste al paragrafo 6.4 laddove configurabili come prestazioni “meramente occasionali”.
Deroga al requisito della comprovata specializzazione universitaria
Riferimenti normativi:
- Dlgs 165/2001 - art. 7 comma 6
- Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.
La nuova formulazione dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, pur confermando tra i requisiti di legittimità per il conferimento di incarichi di collaborazione il requisito della comprovata specializzazione universitaria, ha inserito nel secondo capoverso una eccezione.
Pertanto, è possibile prescindere dall’accertamento di tale requisito nel caso in cui l’attività oggetto dell’incarico debba essere necessariamente svolta da:
- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell’arte e dello spettacolo;
- soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali;
- soggetti che operino nel campo dell’attività informatica;
- soggetti che operino a supporto dell’attività didattica e di ricerca;
- soggetti che operino nel campo dei servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
La norma prevede, però, che tali eccezioni possano essere fatte valere “purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Il Collegio del Revisori dei Conti del CNR, nel verbale del n. 1319 del 22 luglio 2009, ha fornito una interpretazione della dizione “purché senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica” sostenendo che l’accezione “finanza pubblica” sia riferibile non solo ai fondi ordinari, affermando: “A tale proposito il
Collegio ritiene che non sia sufficiente prevedere nel disciplinare che – in relazione alle elencate tipologie di incarichi per le quali si può prescindere nel CNR dalla comprovata specializzazione universitaria - il requisito dell’assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica sia circoscrivibile al solo fondo di finanziamento ordinario, atteso che il limite di legge ad avviso del Collegio dovrebbe valere anche per i fondi pubblici derivanti da contratti attivi, anche comunitari. In altri termini si è del parere che le restrizioni introdotte dalla richiamata legge non operino soltanto per eventuali maggiori finanziamenti derivanti da contratti attivi con
soggetti privati”.
Alla luce di tale interpretazione sarà possibile prescindere dall’accertamento del requisito della “comprovata specializzazione universitaria” solo nei casi sopraelencati ed esclusivamente nel caso in cui gli incarichi di collaborazione gravino su “finanziamenti derivanti da contratti attivi con soggetti privati”. Quindi tale eccezione non potrà operare per gli incarichi di collaborazione i cui oneri siano a carico di fondi ordinari, comunitari, di enti territoriali ecc..
La norma sottolinea che tale deroga, comunque, non esime l’amministrazione dalla necessità di accertare la maturata esperienza nel settore del soggetto a cui si vuole conferire l’incarico [4].
Al fine di applicare correttamente la norma, sarà necessario:
- nel caso sub a), accertare che la prestazione, per legge o regolamento, debba essere obbligatoriamente svolta da professionisti in qualità di iscritti in ordini e albi;
- nel caso sub c) accertare che il soggetto operi nel campo dei mestieri artigianali e che, pertanto, risulti iscritto nella CCIA come artigiano.
Incarichi di collaborazione per prestazioni “meramente occasionali”: esclusione dall’obbligo delle
[1] | Cfr. art. 3 comma 3 del Disciplinare incarichi |
[2] | Cfr. art. 3 comma 6 del Disciplinare incarichi |
[3] | Cfr. art. 4 comma 2 bis del Disciplinare incarichi |
[4] | Cfr. art. 3 comma 1 bis del Disciplinare incarichi |
3.7.6.3. In particolare: le procedure comparative per il conferimento dell’incarico; ambito di applicazione¶
Riferimenti normativi:
- Dlgs 165/2001 - art. 7 comma 6 bis.
La necessità di ricorrere ad incarichi esterni deve essere resa nota attraverso un avviso pubblico da pubblicarsi sul sito web del CNR. Il comma 6-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che ogni amministrazione disciplini e renda pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
La preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione. Ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.
In merito l’art. 4, comma 1 del Disciplinare per il conferimento degli incarichi dispone:
“La scelta del contraente verrà effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, considerando la capacità acquisita nonché i titoli culturali e professionali conseguiti, che saranno valutati tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per l’espletamento dello specifico incarico.”.
La valutazione comparativa deve essere effettuata dal Dirigente/Direttore competente a conferire l’incarico anche con l’ausilio di esperti o commissioni appositamente nominate. Il procedimento di valutazione comparativa, deve risultare da un atto amministrativo propedeutico alla stipula del contratto di collaborazione in cui siano evidenziate tutte le attività svolte ed in particolare i criteri di comparazione utilizzati (i medesimi indicati nella decisione a contrattare, se necessario ad un livello di dettaglio superiore) e le motivazioni per le quali si è pervenuti alla scelta del contraente. Nel medesimo atto dovrà essere indicato il soggetto che è stato prescelto sulla base della valutazione comparativa.
Al termine di tale procedimento è necessario comunicare l’esito della procedura comparativa ai soggetti che abbiano presentato la propria candidatura.
Al fine di ricercare le professionalità esterne al CNR, e’ stato predisposto uno specifico procedimento amministrativo, gestito informaticamente mediante la procedura SIGLA. Tale procedimento sarà analiticamente descritto nel successivo paragrafo 16. La procedura comparativa non deve essere effettuata quando:
- l’attribuzione dell’incarico discende da un procedimento vincolato fissato da norme e/o regolamenti (es. contratti d’opera ai sensi dell’art. 51 della l. 449/1997, ricercatori in ambito short term mobility);
- l’attribuzione dell’incarico non è una scelta discrezionale del Dirigente/Direttore (es. laddove, a fronte di finanziamenti esterni, il soggetto finanziatore individui preventivamente il soggetto incaricato a svolgere la prestazione);
- l’attribuzione dell’incarico riguarda lo svolgimento di attività che devono essere necessariamente effettuate da soggetti non residenti in Italia (es. Visting professor);
- l’attribuzione dell’incarico riguarda l’affidamento ai collaboratori di prestazioni “meramente occasionali” (Cfr. Paragrafo 6.4.).
Per quanto riguarda gli incarichi concernenti lo svolgimento di relazioni in congressi, convegni, seminari e corsi organizzati da Centri di responsabilità del CNR, con riferimento a specifici argomenti oggetto della tematica di ricerca inerente il singolo Centro di responsabilità, il Dirigente/Direttore interessato potrà autonomamente, effettuare una procedura comparativa abbreviata senza l’obbligo di utilizzare il procedimento informatico previsto in procedura SIGLA. Gli incarichi che rientrano in tale fattispecie sono quelli conferiti a professori/ricercatori, italiani o stranieri, di provata competenza e professionalità, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta ed un compenso massimo pari all’importo fissato con la circolare 19/1997 (€ 154,94 per ogni singola conferenza), a prescindere dalla fonte di finanziamento su cui gravano. In tali casi potrà essere utilizzato lo schema di contratto in allegato 14.
Tali incarichi devono, comunque, essere registrati nella procedura di contabilità SIGLA.
Naturalmente tali tipologie di incarichi possono essere gestite anche con le modalità previste al paragrafo 6.4 laddove configurabili come prestazioni “meramente occasionali”.
3.7.6.4. Deroga al requisito della comprovata specializzazione universitaria¶
Riferimenti normativi:
- Dlgs 165/2001 - art. 7 comma 6
- Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.
La nuova formulazione dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, pur confermando tra i requisiti di legittimità per il conferimento di incarichi di collaborazione il requisito della comprovata specializzazione universitaria, ha inserito nel secondo capoverso una eccezione.
Pertanto, è possibile prescindere dall’accertamento di tale requisito nel caso in cui l’attività oggetto dell’incarico debba essere necessariamente svolta da:
- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell’arte e dello spettacolo;
- soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali;
- soggetti che operino nel campo dell’attività informatica;
- soggetti che operino a supporto dell’attività didattica e di ricerca;
- soggetti che operino nel campo dei servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
La norma prevede, però, che tali eccezioni possano essere fatte valere “purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Il Collegio del Revisori dei Conti del CNR, nel verbale del n. 1319 del 22 luglio 2009, ha fornito una interpretazione della dizione “purché senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica” sostenendo che l’accezione “finanza pubblica” sia riferibile non solo ai fondi ordinari, affermando: “A tale proposito il Collegio ritiene che non sia sufficiente prevedere nel disciplinare che – in relazione alle elencate tipologie di incarichi per le quali si può prescindere nel CNR dalla comprovata specializzazione universitaria - il requisito dell’assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica sia circoscrivibile al solo fondo di finanziamento ordinario, atteso che il limite di legge ad avviso del Collegio dovrebbe valere anche per i fondi pubblici derivanti da contratti attivi, anche comunitari. In altri termini si è del parere che le restrizioni introdotte dalla richiamata legge non operino soltanto per eventuali maggiori finanziamenti derivanti da contratti attivi con soggetti privati”.
Alla luce di tale interpretazione sarà possibile prescindere dall’accertamento del requisito della “comprovata specializzazione universitaria” solo nei casi sopraelencati ed esclusivamente nel caso in cui gli incarichi di collaborazione gravino su “finanziamenti derivanti da contratti attivi con soggetti privati”. Quindi tale eccezione non potrà operare per gli incarichi di collaborazione i cui oneri siano a carico di fondi ordinari, comunitari, di enti territoriali ecc.. La norma sottolinea che tale deroga, comunque, non esime l’amministrazione dalla necessità di accertare la maturata esperienza nel settore del soggetto a cui si vuole conferire l’incarico . Al fine di applicare correttamente la norma, sarà necessario:
- nel caso sub a), accertare che la prestazione, per legge o regolamento, debba essere obbligatoriamente svolta da professionisti in qualità di iscritti in ordini e albi;
- nel caso sub c) accertare che il soggetto operi nel campo dei mestieri artigianali e che, pertanto, risulti iscritto nella CCIA come artigiano.
3.7.6.5. Incarichi di collaborazione per prestazioni “meramente occasionali”: esclusione dall’obbligo delle procedure comparative e di pubblicità¶
Riferimenti normativi:
- Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha individuato una nuova tipologia di incarichi di collaborazione, definiti dalla medesima come “meramente occasionali”. In particolare in tali rapporti rientrano le collaborazioni “che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consentano il raggiungimento del fine, e che comportino, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili”.
Tale tipologia di incarichi è stata regolamentata nel Disciplinare incarichi che testualmente recita: “Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria per un compenso di modica entità fissato in euro mille. Tale importo potrà essere aggiornato periodicamente dal Direttore Generale del CNR”.
Pertanto, tale fattispecie sussiste qualora siano presenti contemporaneamente i seguenti requisiti:
- prestazione episodica: la prestazione deve esaurirsi in una sola azione che consenta il raggiungimento del fine;
- svolgimento saltuario della prestazione: il medesimo collaboratore non può svolgere più di una prestazione per singolo progetto/programma o fasi di esso e comunque, non possono essere rese più di quattro prestazioni nell’anno solare per il medesimo Centro di responsabilità;
- modica entità del compenso: il compenso non può essere superiore ad euro 1.000,00;
A titolo esemplificativo in tale categoria rientrano la singola docenza, le relazioni a seminari e convegni, le traduzioni. Sono assolutamente vietati gli artificiosi frazionamenti della prestazione effettuati al fine di eludere la normativa.
Per il conferimento di tali incarichi è sufficiente procedere alla sola verifica di professionalità interna, e, nel caso in cui la medesima dia esito negativo, alla redazione della decisione a contrattare, nella quale si procederà anche all’affidamento dell’incarico al soggetto scelto “intuitu personae”. Il procedimento di pubblicazione dell’avviso esterno deve, pertanto, essere omesso. Tali incarichi non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito web del CNR.