3.7.12.1. Le fasi del procedimento¶
3.7.12.1.1. I fase – Verifica della sussistenza di professionalità interne¶
Il procedimento ha inizio con la verifica della sussistenza, all’interno dell’Ente, di personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) che possegga la professionalità necessaria allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico.
Tale procedimento consiste nella pubblicazione, per il tramite della procedura SIGLA, sul sito istituzionale del CNR di una richiesta di “candidature” per lo svolgimento di una prestazione definita nell’oggetto, nella durata, e nelle competenze richieste.
Tale avviso sarà visibile per un periodo di 7 giorni, ed ogni dipendente potrà presentare, entro tale termine, la sua “offerta”. Il Dirigente/Direttore richiedente, valuterà le “candidature” pervenute. Se tale valutazione sarà positiva, provvederà, previa autorizzazione del Dirigente/Direttore della struttura cui il dipendente afferisce, ad affidare un incarico nell’ambito del rapporto di lavoro che il dipendente ha con il CNR; tale incarico non potrà essere retribuito.
Nel caso in cui, a seguito dell’avviso, non si reperiscano professionalità interne in grado di svolgere l’attività, si potrà procedere alla procedura per l’affidamento dell’incarico ad un soggetto esterno.
Tale procedura avrà validità 90 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione dell’avviso di ricerca di professionalità interna. Scaduto tale termine senza aver provveduto alla registrazione in SIGLA dell’incarico provvisorio, la procedura di verifica della professionalità interne dovrà essere ripetuta.
3.7.12.1.2. II fase – Decisione a contrattare e verifica dei limiti di spesa¶
Nel caso in cui esperita la precedente fase non siano state individuate professionalità interne in grado di svolgere l’attività, ovvero nel caso in cui tale fase non debba essere svolta (vedi paragrafo 6.1), il Dirigente/Direttore provvede ad emanare la Decisione a contrattare.
Successivamente sarà necessario inserire nella procedura di contabilità SIGLA la “proposta di incarico”.
La medesima procedura provvederà ad effettuare la verifica dei limiti, laddove necessario. A seguito di tale verifica la procedura:
- qualora i limiti siano superati, non consentirà di completare il procedimento, in quanto l’incarico non può essere legittimamente conferito;
- qualora i limiti siano ancora capienti ovvero la tipologia di incarico non sia sottoposta a limiti, consentirà di procedere con la pubblicazione dell’avviso di incarico sul sito istituzionale del CNR.
3.7.12.1.3. III fase – Pubblicazione dell’avviso di incarico, procedura comparativa e stipula del contratto¶
Tale fase parte con la pubblicazione sul sito istituzionale del CNR di una avviso pubblico (secondo lo schema in allegato 5) per lo svolgimento di una prestazione definita nell’oggetto, nell’importo, nella durata, con l’indicazione delle competenze richieste.
Tale avviso sarà visibile al pubblico per un periodo di 14 giorni e chiunque potrà presentare, entro tale termine, la sua candidatura corredata dal proprio curriculum. Il Dirigente richiedente procederà alla valutazione comparativa con le modalità descritte al paragrafo relativo.
Il procedimento di valutazione comparativa, deve risultare da un atto amministrativo propedeutico alla stipula del contratto di collaborazione in cui siano evidenziate tutte le attività svolte ed in particolare i criteri di comparazione utilizzati (i medesimi indicati nella decisione a contrattare, se necessario ad un livello di dettaglio superiore) e le motivazioni per le quali si è pervenuti alla scelta del contraente. Nel medesimo atto dovrà essere indicato il soggetto che è stato prescelto sulla base della valutazione comparativa.
Successivamente, provvederà all’affidamento dell’incarico secondo gli schemi di contratto previsti e con le condizioni fissate nell’avviso pubblico entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza dell’avviso pubblico.
La persona individuata per lo svolgimento dell’incarico dovrà presentare una dichiarazione attestante la professione e/o il suo stato di dipendente pubblico al fine di appurare l’inesistenza di incompatibilità e altre eventuali cause ostative al conferimento dell’incarico. Nel caso in cui il soggetto individuato per lo svolgimento dell’incarico sia un pubblico dipendente dovrà preventivamente essere acquisita l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs 165/2001 [1]_.
Il procedimento si conclude con l’inserimento nella procedura SIGLA dell’incarico conferito.