3.7.12. Divieto di pagamenti anticipati

Riferimenti normativi:

D. Lgs 127/2003, art. 19 comma 3 lett. f)
  • Legge 2440/1923, art 12 comma 3; -

-Regolamento di contabilità del CNR, art. 29 comma 2;

E’ canone fondamentale della contabilità generale dello Stato che la pubblica amministrazione non effettui pagamenti anticipati. Il pagamento può essere effettuato soltanto quando la prestazione è stata totalmente resa, o, se previsto dal contratto, parzialmente resa, ma in tal caso soltanto “in ragione dell’opera prestata”.

Tale prescrizione è riportata anche nel “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR” vigente che, all’art. 29 comma 2, testualmente dispone: “La liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”.

Pertanto, nei contratti stipulati non può essere in nessun caso prevista la corresponsione di acconti o pagamenti anticipati rispetto all’espletamento della prestazione. Come già affermato in più parti del presente Manuale e negli schemi di contratto forniti, per procedere al pagamento del compenso è sempre necessario che esista una relazione, un “opus” presentato dal soggetto titolare di un incarico sul quale venga apposto il visto sulla regolarità della prestazione e sulla conformità stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

La decisione a contrattare e le tipologie di contratti per l’affidamento degli incarichi

Riferimenti normativi:

  • Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034 – Regolamento di contabilità del CNR

L’art. 59 comma 1 del Regolamento di Contabilità del CNR stabilisce che la volontà dell’Ente di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto, denominato "decisione di contrattare" [1]. In particolare, ai successivi commi, il predetto articolo dispone:

"La decisione di contrattare deve contenere:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell’interesse pubblico; b) l’oggetto del contratto;

  1. le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale, ivi compresa l’eventuale clausola di rinnovo espresso;
  2. la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
  3. il responsabile del procedimento;
  4. l’eventuale cauzione provvisoria da prestare per poter partecipare alla procedura;
  5. l’importo e le modalità di costituzione della cauzione definitiva, ovvero l’espressa e motivata volontà diprescinderne.

La decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma 2.

Per i contratti sia passivi che attivi, i soggetti di cui all’articolo 5 adottano le decisioni di contrattare secondo le competenze loro assegnate e in conformità a quanto previsto dal piano di gestione. … omissis…”

Al fine di uniformare tra tutti i centri di responsabilità del CNR la decisione a contrattare, si fornisce in allegato 6 uno schema di tale provvedimento.

Con il medesimo fine, si forniscono in allegato gli schemi di contratto per l’affidamento degli incarichi di lavoro autonomo [2] nella forma di:

  • collaborazione coordinata e continuativa (allegato 10);
  • collaborazione occasionale non abituale (allegato 11);
  • collaborazione professionale con partita IVA (allegato 12).

Tali contratti sono stati debitamente aggiornati alla luce delle nuove disposizioni e, pertanto sostituiscono gli schemi già trasmessi, da ultimo, con la circolare CNR 16/2009.

Le fasi del procedimento per l’affidamento degli incarichi

Si riassume nel seguito il procedimento per l’affidamento degli incarichi (fase I, II e III).

[1]Cfr. art. 4 comma 2 del Disciplinare incarichi
[2]Cfr. art. 4 comma 3 del Disciplinare incarichi