5.1.6. Fattura Attiva Elettronica

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio 2018”) ha introdotto nel nostro ordinamento un’articolata serie di novità ai fini del contrasto all’evasione fiscale.

Tra queste, a partire dal 1° gennaio 2019, emerge l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato 1.2 Fatturazione elettronica Attiva Il CNR, quindi, è coinvolto rispetto alle novità introdotte, per la parte di Fatturazione elettronica attiva, visto che per quanto riguarda la Fatturazione passiva la ricezione ad oggi avviene già totalmente in modalità elettronica (con la sola eccezione delle fatture estere). 1.2.1 Implementazioni previste in Sigla La novità riguarda le Fatture attive verso privati (sia possessori di Partita IVA, sia Persone Fisiche). In Sigla sull’anagrafica di tali soggetti ci sarà la data di avvio della fatturazione elettronica (che verrà posta in automatico uguale al 01/01/2019) e sul Terzo ci sarà la possibilità di specificare il Codice destinatario (eventualmente fornito direttamente dal terzo ricevente), oppure l’indirizzo mail PEC o indirizzo mail normale (anche questi eventualmente forniti dal terzo ricevente)

Nell’indicare un indirizzo mail PEC, nell’apposita sezione, è possibile specificare se questo è utilizzato dal Terzo per la ricezione delle Fatture elettroniche.

1.2.2 Registrazione fattura Attiva elettronica Nel momento in cui si emette una fattura attiva ad un privato il primo controllo che effettua la procedura è la data inizio per la fatturazione elettronica sull’anagrafica terzo. Questo dato sarà aggiornato automaticamente dalla sede centrale impostando la data del 01/01/2019, ma potrebbe essere richiesta da qualche terzo privato una fattura elettronica anche prima di tale data. In questo caso bisogna richiedere, tramite l’helpdesk di Sigla la modifica di questa data per poter emettere fattura elettronica attiva anche prima di gennaio 2019.

L’utente invece avrà l’onere di indicare: • il Codice Destinatario (che in alcuni casi potrebbe essere fornito da Terzo ma non è indispensabile ai fini della fattura elettronica); • L’indirizzo mail PEC (eventualmente fornito da Terzo, ma anche questo non è indispensabile per l’emissione di una fattura elettronica).

Qualora non fossero specificate le due informazioni precedenti, in ogni caso, se attiva la fatturazione elettronica tra privati, il documento una volta emesso diventa un documento elettronico, quindi segue le stesse procedure di un documento elettronico verso Enti Pubblici (viene generato in digitale, deve essere firmato, dopo la firma viene prodotto il file secondo il tracciato previsto dalla norma e viene trasmesso automaticamente a SDI).

SDI opera i consueti controlli di conformità al tracciato e di correttezza dei dati del documento elettronico trasmesso (come avviene per i documenti verso le PA).

Lo scarto di un documento elettronico, allo stesso modo di un documento verso le PA, produce in Sigla l’emissione automatica di una Nota Credito a storno totale della fattura. Se un documento elettronico verso privati non produce uno scarto, questo si intende emesso e ricevuto da terzo destinatario.

Nota bene: I Terzi Privati che effettuano la registrazione sulla piattaforma SDI, (ne hanno facoltà e non obbligo), definiscono in tale fase il canale di comunicazione con SDI e indicano l’indirizzo PEC per le comunicazioni. In questo caso l’indirizzo PEC prioritario, per comunicazioni tra SDI e il Terzo, è sempre quello indicato sulla piattaforma SDI (che potrebbe essere anche diverso da quello inserito in SIGLA).

Nel caso di problemi nella trasmissione da parte di SDI al Terzo privato, ci sarà, per chi ha emesso il documento, una notifica di non recapitabilità da parte di SDI. In questo caso Sigla invia all’indirizzo mail dell’utente che ha emesso il documento in Sigla una notifica di avvertimento.

L’obbligo, in questo caso, da parte dell’utente è quello di informare il Terzo dell’avvenuto invio del documento attraverso un canale privato, e del fatto che il documento è disponibile nell’area privata del sito Agenzia delle Entrate, magari allegando copia del documento stesso.

Anche i documenti emessi a fronte di Terzi residenti all’estero, a partire dal 01/01/2019 saranno documenti elettronici e saranno inviati alla piattaforma SDI.