3.7.10. I limiti di spesa

Per quanto attiene ai diversi limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie, è necessario distinguere quelli inerenti gli incarichi occasionali da quelli riguardanti gli incarichi conferiti in forma di collaborazioni coordinate e continuative. Tali limiti di spesa rilevano diversamente non solo per la tipologia del rapporto di lavoro instaurato con il collaboratore, ma anche per l’attività oggetto dell’incarico. La distinzione presente nelle leggi finanziarie per tipologia di rapporto e per oggetto dell’attività (studio, ricerca e consulenza) è operante quindi solo ed esclusivamente ai fini di individuare i diversi limiti di spesa pertinenti.

I limiti di spesa operano, ovviamente, con riferimento all’intero CNR e non al singolo centro di responsabilità. Ai fini del calcolo dei limiti di spesa non si considerano i rimborsi delle spese di trasferta in quanto non costituenti compenso/retribuzione. Tali tipologie di spese dovranno essere gestite nella procedura SIGLA con gli appositi trattamenti creati.

3.7.10.1. I limiti di spesa per incarichi di natura occasionale

Riferimenti normativi:

  • Legge 266/2005 - art. 1 comma 57;
  • Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006;
  • Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.

L’art. 1 comma 57 della Legge 266/2005, dispone che per un periodo di tre anni (ndr 2006 – 2007 -2008), le pubbliche amministrazioni non possono “ … stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.”. La riduzione cui fa riferimento la norma è del 10%. Tale importo è stato determinato in base all’ammontare dei contratti in essere al 30 settembre 2005 risultanti dalle comunicazioni effettuate da tutti i centri di responsabilità del CNR in attuazione di quanto disposto dalla circolare CNR n. 12/2006. Il limite è, pertanto, pari ad euro 1.470.790,22.

Tale limite colpisce, pertanto, tutti gli incarichi di consulenza, conferiti in forma occasionale non abituale o professionale, a prescindere dalla fonte di finanziamento, anche se finalizzati all’attuazione di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica

Il limite non opera per gli incarichi conferiti in forma occasionale non abituale o professionale per attività di studio, di ricerca e per altre tipologie di attività oggetto di incarico (quali ad esempio quelle riguardanti il supporto ai servizi amministrativi e tecnici dell’ente).

Tale limite sarà, pertanto, operante per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008. Al fine di verificare finanziariamente la possibilità di stipulare incarichi di consulenza conferiti in forma occasionale non abituale o professionale, una volta rispettati i presupposti di legittimità ed espletate le formalità preliminari necessarie al conferimento (compresa la verifica di professionalità interne all’ente), ogni Centro di responsabilità interessato dovrà inserire l’incarico che intende affidare nella procedura SIGLA. La procedura provvederà a verificare, laddove necessario, il rispetto dei limiti di spesa, consentendo di proseguire nella registrazione, ovvero il superamento degli stessi, inibendo la relativa registrazione.

3.7.10.2. I limiti di spesa per incarichi di natura coordinata e continuativa

Riferimenti normativi:

  • Legge 266/2005 - art. 1 comma 187 e 188;
  • Legge 296/2006 - art. 1 comma 538;
  • Legge 244/2007 – art. 3 comma 80;
  • Circolare n. 5 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 21 dicembre 2006.
  • Circolare n. 2 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 11 marzo 2008.

Per quanto attiene ai limiti di spesa relativi alle collaborazioni coordinate e continuative è necessario riferirsi al comma 187 dell’articolo 1 della legge 266 del 2005, al comma 538 dell’art. 1 della legge 296 del 2006 ed al comma 80 dell’art. 3 della legge 244 del 2007. Dal combinato disposto risulta che dall’anno 2008 “… gli enti di ricerca, … omissis … , possono avvalersi di personale …omissis… con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003”. Per quanto riguarda gli enti di ricerca, il comma 188 dell’articolo 1 della legge 266 del 2005 inserisce una deroga. Infatti testualmente recita: “Per gli enti di ricerca …omissis… sono fatte comunque salve … omissis… la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti …”

Pertanto, non rientrano nel procedimento di verifica dei limiti di spesa, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa inerenti lo svolgimento di qualsiasi tipologia di attività, purché finalizzate all’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri siano finanziati da Fondi esterni. Pertanto, a partire dall’anno 2008, il CNR può avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a carico del Fondo di finanziamento ordinario nel limite del 35 per cento delle somme impegnate nel 2003 per contratti di collaborazione coordinata e continuativa finanziate dal medesimo fondo, pari ad € 1.269.464,11.

Tale limite di spesa, quindi, per gli incarichi conferiti nella forma di collaborazione coordinata e continuativa:

  • colpisce quelli che abbiano ad oggetto lo svolgimento di ogni tipologia di attività i cui oneri gravano sul fondo di finanziamento ordinario;
  • colpisce quelli che abbiano ad oggetto lo svolgimento di ogni tipologia di attività i cui oneri, pur gravando su fondi esterni, non riguardano l’attuazione di progetti di ricerca ed innovazione

tecnologica; - non opera per quelli che abbiano ad oggetto lo svolgimento di ogni tipologia di attività i cui oneri gravano su fondi esterni per l’attuazione di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica. Al fine di verificare finanziariamente la possibilità di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, una volta rispettati i presupposti di legittimità ed espletate le formalità preliminari necessarie al conferimento (compresa la verifica di professionalità interne all’ente), ogni Centro di responsabilità interessato dovrà inserire l’incarico che intende affidare nella procedura SIGLA. La procedura provvederà a verificare, laddove necessario, il rispetto dei limiti di spesa, consentendo di proseguire nella registrazione, ovvero comunicando il superamento del limite massimo.