3.7.14. La pubblicità degli incarichi conferiti

Riferimenti normativi:

  • Legge 662/1996 - art. 1 c. 127;- Dlgs 165/2001 - art. 53 c. 14; - Legge 244/2007 - art. 3 c. 18.

Una pluralità di disposizioni normative prevedono l’obbligo di pubblicità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L’art. 1, comma 127 della legge 662/1996 (come modificato dal comma 54 dell’art. 3 della legge 244/2007) stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica”.

L’art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001, prevede che “Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico”.

L’art. 3 comma 18 della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), ha espressamente disposto che gli incarichi di collaborazione aventi ad oggetto attività di consulenza acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CNR. Pertanto, in assenza della pubblicazione tali contratti sono inefficaci e, pertanto, la prestazione non può essere resa.

Al fine di adempiere a tali obblighi, è stata predisposta una apposita funzionalità della procedura SIGLA che provvederà, automaticamente, ad inserire tutti gli incarichi di collaborazione in un elenco che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del CNR. Tale elenco conterrà il nome e il cognome del consulente, l’oggetto e la durata dell’incarico ed il compenso pattuito, nonché il file in formato PDF del contratto stipulato, sottoscritto dalle parti e protocollato senza alcuna cancellazione o omissione. Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione nell’inserimento di tali dati nella procedura SIGLA.

Si coglie l’occasione per ricordare che qualsiasi incarico di collaborazione dovrà essere stipulato nella forma scritta, non solo per assolvere agli obblighi di pubblicità sopradescritti ma anche a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse delle parti e della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, osservando così i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 della Costituzione. Il contratto deve, quindi, recare la sottoscrizione del collaboratore e del Dirigente/Direttore del CNR (Tar Campania, Sez. I - sent. 17 gennaio 2008 n. 44 - Pres. Guadagno, Est. Fedullo).

Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione nella predisposizione dei contratti avendo cura di utilizzare, par quanto possibile, gli schemi in allegato al presente Manuale.